Regolamento allo Statuto dell’Associazione

Approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci
27 dicembre 2013

TITOLO I:

STRUTTURA  NAZIONALE  E PERIFERICA

TITOLO II:

 ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

TITOLO III:

COMMISSARIAMENTO – SCIOGLIMENTO DELLE  STRUTTURE

TITOLO IV:

REGOLAMENTI  ATTUATIVI  

TITOLO I: STRUTTURA  NAZIONALE E PERIFERICA

ART. 1

  1. I soci dell’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente possono essere di qualunque  orientamento politico ;

l’Associazione  svolge attività di politica  ambientale e sociale  , ma non partitica .

2.    L’assenza  di  ogni attività lucrativa nelle finalità dell’Associazione costituisce il fondamento della sua costituzione in Ente morale e comporta  il divieto di distribuire anche in modo indiretto , utili ed avanzi di gestione  , nonché fondi , riserve o capitale durante la propria vita , a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge , statuto o regolamento , perseguono scopi analoghi .

 3.     Per la sostituzione in caso di decesso , impedimento , dimissioni  o decadenza  dalla carica di membri del Consiglio Direttivo , Nazionale , Regionale e Provinciale eletti democraticamente dalle varie assemblee , viene prevista la ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci  alla prima data utile .

ART. 2

Sono strutture  dell’Associazione:

1.   Il Consiglio Direttivo Nazionale

2    I Consigli Direttivi Regionali

3.  I Consigli Direttivi Provinciali;

4.  Le Sezioni.

 

Tutte le strutture periferiche dell’Associazione devono essere autorizzate preventivamente dal Direttivo Nazionale

 

ART. 3

 

  1. Il territorio del Consiglio Direttivo Regionale corrisponde a quello della Regione Amministrativa
  2. Il territorio del Consiglio Direttivo Provinciale corrisponde a quello della Provincia Amministrativa
  3. Il territorio delle Sezioni corrisponde di norma a quello del Comune Amministrativo, su indicazione del Direttivo Nazionale potranno esserci più Sezioni per alcuni Comuni.

ART. 4

 

  1. Il Responsabile della Consiglio Direttivo Regionale  è nominato dal Direttivo Nazionale .

Per l’istituzione di un Consiglio Direttivo Regionale , è richiesta l’adesione , nel primo anno , di un minimo di 500 associati .

 

La Regione promuove e  coordina con le Provincie e con i Comuni le attività di volontariato con iniziative di formazione ed informazione sull’ambiente e tutela del territorio a beneficio dei cittadini e dell’ecosistema, a fronte delle attività l’Associazione chiede il rimborso delle spese vive documentate sostenute dagli operatori  volontari della stessa per i servizi  e per l’utilizzo di mezzi.

 

Il Direttivo Nazionale può nominare in maniera autonoma e diretta il Responsabile  Regionale

 

Dopo il primo anno di gestione del Responsabile Regionale ed al raggiungimento del minimo previsto degli Associati , si potrà indire una Assemblea Regionale per democratiche votazioni per l’elezione del Comitato Direttivo Provinciale definitivo  della durata di tre anni .

 

 

  1. Il Responsabile della Consiglio Direttivo Provinciale  può essere proposto dal Responsabile Regionale, e diventa operativo  dopo l’approvazione del Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale può nominare in maniera autonoma il Responsabile Provinciale.

Per l’istituzione di un Consiglio Direttivo Provinciale è richiesta l’adesione , nel primo anno , di un minimo  di 100 associati .

Dopo il primo anno di gestione del Responsabile Provinciale ed al raggiungimento del minimo previsto degli Associati , si potrà indire una Assemblea Provinciale per democratiche votazioni per l’elezione del Comitato Direttivo Provinciale definitivo  della durata di tre anni .

 

  1. Il Responsabile della Sezione   è nominato dal Responsabile Regionale, dopo l’approvazione del Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Nazionale può nominare in maniera autonoma il Responsabile di Sezione.

Per l’istituzione di una Sezione è richiesta l’adesione nel primo anno , di un minimo  di 50 associati

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale  dovrà decidere entro 30 giorni dal ricevimento delle varie candidature  se  persistano motivi ostativi per non autorizzare tale nomina.

 

 

TITOLO II: ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

 

ART. 5

 

Sono Organi del Consiglio Direttivo Regionale, di quello Provinciale e delle Sezioni rispettivamente:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo; (con un massimo di sette componenti, numero che può subire variazioni previo parere positivo del Direttivo Nazionale)
  3. il Segretario
  4. il Tesoriere

 

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito,  possono essere rivestite solo da associati maggiorenni, che siano in regola con le quote di iscrizione, per i quali non persistano, a insindacabile giudizio del Direttivo Nazionale, situazioni di ordine morale, sociale ed etico o conflitti di interesse  che ne impediscano la nomina.

Decade automaticamente da qualunque carica l’associato che risulta assente per due volte consecutive alle riunioni dell’organo di cui fa parte.

 

 

ART. 6

 

L’Assemblea ordinaria degli Associati Regionali, dell’anno in corso,  è convocata almeno  una volta all’anno, dal Responsabile   per:

  1. L’esame consuntivo dell’attività svolta nell’anno precedente e per la programmazione delle attività dell’anno successivo.
  2. Votare il Consiglio Direttivo proposto dal Responsabile regionale, che dovrà preventivamente ottenere per i singoli candidati il parere positivo da parte del Direttivo Nazionale.
  3. La data di convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del consuntivo delle attività e per la programmazione delle attività dell’anno successivo dovrà essere comunicata agli iscritti e alla Presidenza Nazionale con almeno trenta giorni dalla data prevista.
  4. Gli atti dell’assemblea ordinaria Regionale dovranno essere inviati alla Presidenza Nazionale entro quindici giorni dall’approvazione e comunque non oltre il 31 Dicembre  di ogni anno.

 

La Presidenza Nazionale si riserva l’approvazione definitiva degli atti relativi alle singole assemblee .

 

 

 

                                                                ART. 7

 

L’Assemblea straordinaria degli associati è convocata, per trattare argomenti di carattere straordinario ed urgente, dal Responsabile.

Il Responsabile Regionale convoca l’assemblea straordinaria di propria iniziativa o a seguito  di una richiesta rappresentante almeno 1/3 degli associati ordinari maggiorenni iscritti alla Regione o Provincia di riferimento in relazione  alle iscrizioni dell’anno precedente. Tale richiesta dovrà pervenire per conoscenza anche alla Presidenza Nazionale.

L’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione agli associati e alla Presidenza Nazionale almeno trenta giorni prima della data di Assemblea.

La Presidenza Nazionale si riserva l’approvazione definitiva degli atti relativi alle singole assemblee .

 

 

ART. 8

 

  1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite ai sensi dell’Art. 14 dello Statuto.
  2. Le Assemblea degli Associati sono presiedute dal Responsabile Regionale, dal Presidente Nazionale se presente, o da persona di fiducia con delega.
  3. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.
  4. Il Diritto di voto per l’elezione degli Organi Collegiali , per l’approvazione dei Bilanci  e delle Delibere di carattere generale nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie , è riservato a tutti gli Associati iscritti di età superiore ai 18 anni , in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso .

 

 

ART. 9

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione, ha la firma dell’Associazione e ne ha la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli è anche il Presidente di ogni Comitato.

Il Presidente esegue le delibere del Consiglio Direttivo ed agisce secondo i poteri, le facoltà, le prerogative ed i limiti che da questo gli verranno eventualmente

attribuiti.

 

Il Presidente convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria dell’Associazione se-condo quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché il medesimo Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno, una delle quali per la presentazione del consuntivo della gestione e del preventivo di quella successiva, nonché ogni volta che lo riterrà opportuno, ovvero quando gli perverrà formale richiesta in tal senso sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

 

 

 

ART. 10

 

Tutte le attività , le convenzioni , e i convegni che le Sedi Periferiche  vorranno organizzare sul proprio territorio , dovranno  essere concordate con il Responsabile regionale e comunicate  al  Consiglio Direttivo Nazionale (C D N )  che dovrà dare una risposta entro 15 giorni .

Le convenzioni e gli accordi economici eventuali , dovranno essere firmate dal Responsabile Legale Nazionale dell’A N T A o da un suo Delegato, per la parte finanziaria è previsto il versamento da soci ordinari, da soci sostenitori, da convenzioni con Enti e/o privati sull’unico c/c dell’ANTA Nazionale e successivamente la stessa bonificherà alla sede Provinciale o del Comune il 90% dell’importo convenzionale ricevuto mentre il 10% resterà a disposizione della Sede Nazionale per le spese di gestione e rappresentanza della sede ANTA in Roma alla Piazza del Colosseo ,4.

Le somme  relative alle quote di iscrizione all’ A N T A verranno divise al 50 %  tra la sede  Nazionale e la Sede di appartenenza.

Non è prevista per nessuna struttura periferica la registrazione di Nuovi Atti Costituitvi e quindi nuovo Codice Fiscale.

E’ previsto l’apertura di un conto corrente online senza spese di commissioni dedicato per l’Associazione in capo al Responsabile  dell’ANTA Regionale, Provinciale o Comunale prevedendo ai fini della tracciabilità un Bancomat o se necessario un carnet di Assegni, il c/c deve essere  consultabile  dalla Sede Nazionale ed utilizzato esclusivamente per le entrate degli importi rigirati e  bonificati dal c/c della Sede Nazionale provenienti da iscrizioni soci, da soci sostenitori, da convenzioni con Enti e/o liberalità di privati.

Per qualunque necessità finalizzata alla gestione economica di progetti, convenzioni e attività di qualunque tipo legate alle finalità statutarie dell’Associazione si farà riferimento al codice fiscale e al conto corrente centrale intestato all’Associazione A.N.T.A. Nazionale a firma del Presidente Nazionale.

 

TITOLO III: COMMISSARIAMENTO DI STRUTTURE  PERIFERICHE

ART. 11

 

  1. Il commissariamento  di un Consiglio Direttivo Regionale, Provinciale o di una Sezione e dei rispettivi Responsabili, deve essere intesa come un provvedimento eccezionale e transitorio che ha per scopo la riorganizzazione della Struttura Periferica mediante il superamento delle difficoltà contingenti.
  2. Il commissariamento di una struttura periferica è deciso dal Direttivo Nazionale e il Presidente Nazionale nomina fra gli Associati il Commissario.
  3. Il commissariamento della struttura periferica si intende superato a insindacabile giudizio del Commissario e del Direttivo Nazionale, che provvederà a nominare il nuovo Responsabile della struttura commissariata.

 

 

 

TITOLO IV : REGOLAMENTI ATTUATIVI

 

 

ART. 12

 

Le strutture periferiche dovranno fare esplicita richiesta, previo l’annullamento da parte del Direttivo Nazionale delle decisioni prese, al Presidente Nazionale, al Coordinatore per il Sud/Nord Italia ed al Responsabile Regionale per le procedure da adottare nei casi non previsti dal presente regolamento.

La Presidenza dovrà entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta richiesta comunicare alla struttura periferica richiedente la procedura da seguire.

 

 

 

 

 

 

ART. 13

 

I Responsabili Regionali dovranno inviare ogni 4 mesi al Consiglio Direttivo  Nazionale al Coordinatore per il Sud/Nord una relazione sulle varie attività svolte nell’ambito della propria Regione  , ed inviare entro il 31 Dicembre di ogni anno un rendiconto economico  delle entrate e delle uscite riguardanti le attività svolte  nella propria Regione .

 

 

ART . 14

 

Le strutture periferiche Provinciali potranno organizzare sul loro territorio , in accordo con la sede regionale di appartenenza e del C D N  , un Corpo di Guardie Ambientali Volontarie ( G A V ) per il controllo e la salvaguardia del loro territorio .

 

Le G A V  dovranno attenersi alle Divise , alla Modulistica  ed alla Documentazione prevista a livello nazionale dall’A N T A .